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Agenzia delle Entrate: chiarezza su Welfare aziendale e premi di risultato

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Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sulle disposizioni intervenute nell’ultimo biennio in tema di welfare aziendale e di premi di risultato. Le nuove disposizioni sono finalizzate sia ad estendere l’ambito di accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato sia ad incentivare il ricorso a forme di welfare ritenute maggiormente in grado di soddisfare le attuali esigenze sociali.

I soggetti che possono beneficiare del regime agevolato sono sempre i lavoratori dipendenti appartenenti al settore privato. In questo ambito è stato allargato - per effetto della Legge di Bilancio 2017 – il campo dei beneficiari, che viene, quindi, a ricomprendere anche i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80mila euro annui, e non più, come in origine, a 50mila.

L’estensione è valida per i premi di risultato erogati nel 2017. La legge di Bilancio 2017 ha esteso anche sotto il profilo oggettivo l’ambito di applicazione del regime agevolato, incrementando l’importo del premio assoggettabile a imposta sostitutiva, che risulta ora fissato in 3mila euro o in 4mila euro nella sola ipotesi di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La circolare precisa che l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria, assumendo come base imponibile il valore determinato applicando i criteri dettati dal comma 4 dell’art. 51 del TUIR. La parte del premio che risulta eccedente il valore del benefit resterà assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit.

I limiti d’importo dei premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva, prevista dalla normativa vigente, devono essere riferiti al periodo d’imposta. Ne consegue che tali limiti devono essere calcolati computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avutodifferenti momenti di maturazione.

Il testo integrale della circolare dell’Agenzia delle Entrate è consultabile nell’area riservata del sito www.confapi.org.

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