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Analisi articolata del Decreto Legge "Cura Italia"

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Il decreto legge Cura Italia e' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dopo la firma del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il testo finale, composto da 127 articoli, prevede gli aiuti a famiglie e imprese per l'emergenza Coronavirus. Riportiamo di seguito l'analisi del Decreto legge c.d. “Cura Italia”, pubblicata nella serie straordinaria della Gazzetta Ufficiale.

 

Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale


  • Articolo 1 – Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN
  • Articolo 2 – Potenziamento risorse umane del Ministero della Salute
  • Articolo 3 – PotenIl decreto legge Cura Italia e' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dopo la firma del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, arrivata nella notte, subito dopo la trasmissione dell'articolato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Il testo finale, composto da 127 articoli, con gli aiuti a famiglie e imprese per l'emergenza Coronavirus, e' in vigore gia' da oggi.ziamento reti di assistenza territoriale
  • Articolo 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee
  • Articolo 5 – Incentivi produzione e fornitura di dispositivi medici
  • Articolo 6 – Requisizioni in uso o in proprietà
  • Articolo 7 – Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
  • Articolo 8 – Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
  • Articolo 9 – Potenziamento delle strutture della sanità militare
  • Articolo 10 – Potenziamento risorse umane INAIL
  • Articolo 11 – Disposizioni urgenti per continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’ISS
  • Articolo 12 – Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
  • Articolo 13 – Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
  • Articolo 14 – Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
  • Articolo 15 – Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositive di produzione individuale
  • Articolo 16 – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
  • Articolo 17 – Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione di medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da Covid19
  • Articolo 18 – Rifinanziamento fondi
  • Articolo 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
  • Articolo 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
  • Articolo 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
  • Articolo 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
  • Articolo 23 – Congedo e indennità per I lavoratori dipendenti del settore private, per I lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e I lavoratori autonomi, per emergenza Covid19
  • Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n.104
  • Art. 25 – Congedo e indennità per I lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di babysitting per I dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza Covid19
  • Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
  • Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
  • Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo
  • Art. 31 – Incumulabilità tra indennità
  • Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
  • Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
  • Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
  • Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore
  • Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati
  1. acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
  1. approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
  1. entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
  • Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
  • Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo
  • Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile
  • Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità
  • Art. 41 – Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
  • Art. 42 – Disposizioni INAIL
  • Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
  • Art. 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
  • Art. 45 – Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
  • Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
  • Art. 47 – Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
  • Art. 48 – Prestazioni individuali domiciliari
  • Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI)
  • Art. 50 – Modifiche alla disciplina FIR
  • Art. 51 – Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB
  • Art. 52 –  Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
  • Art. 53 – Misure per il credito all’esportazione
  • Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
  • Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese
  • Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
  • Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di Garanzia
  • Art. 58 – Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
  • Art. 59 – Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19
  • Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti
  • Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
  • Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
  • Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti
  • Art. 64 – Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
  • Art. 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi
  • Art. 66 - Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • Art. 67 - Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
  • Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
  • Art. 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi
  • Art. 70 - Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • Art. 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni
  • Art. 72 - Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
  • Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali
  • Art. 74 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno
  • Art. 75 - Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese
  • Art. 76 - Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19 
  • Art. 77 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
  • Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca
  • Art. 79 – Misure urgenti per il trasporto aereo

Aumenta di ulteriori 400 milioni per il 2020  la dotazione dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
·        Art. 81 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020
In considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, la disposizione interviene sul termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, primo comma, della legge 352/1970.

  • Art. 82 – Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche

La disposizione ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 (abrogati dal comma 22) del Dl 2020/11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVJD-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria), riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale. Fra l’altro, l’articolo prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1) e che nello stesso arco temporale sia sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2) e il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale (comma 4). Il comma 3 definisce i casi in cui non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
 
L'articolo propone per la giustizia amministrativa il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria. Fra l’altro:

  • Art. 85  –          Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
  • Art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19

·        Art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

  • Art. 88 – Rimborso dei contratti di soggiorno risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei altri luoghi della cultura

·        Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
·        Art.90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
L'articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari.

  • Art. 91 – Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

·        Art. 92 – Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone
Per far fronte alla riduzione dei traffici marittimi, esclude, fino al 30 aprile 2020, l'applicazione della tassa di ancoraggio alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato. A sostegno del settore del trasporto di merci e di persone, si prevede la sospensione, sempre dal 17 marzo al 30 aprile, del pagamento dei canoni afferenti operazioni portuali, disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e concessioni di aree e banchini, secondo quanto previsto dal riordino della legislazione in materia portuale. Il pagamento di tali canoni sospesi avviene, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei diritti doganali, predisponendo che specifici pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. Prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova che quindi rientrano nei seguenti casi: accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, modifiche delle   caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione, revisioni
 
·        Art. 93 – Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

  • Art. 94 – Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore areo

 
·        Art. 95 – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
 
·        Art.96 – Indennità collaboratori sportivi
 
·        Art. 97 – Aumento anticipazioni FSC
 
·        Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
Prevede misure di sostegno economico alle imprese della filiera della stampa, volte a garantire l'erogazione del servizio stesso e a limitare l'impatto delle perdite per ciascuno degli operatori economici coinvolti. Tra le misure si prevede l’introduzione di un regime straordinario di accesso al credito di imposta. In particolare, prevede, per l’anno 2020, l’estensione del credito di imposta alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
 
·        Art. 99 – Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Prevede che la Protezione Civile sia autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19, a cui si applica il regime di impignorabilità. Consente, nella vigenza dello stato di emergenza e in ogni caso fino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private e avvenga sotto determinate condizioni. Specifica che le risorse ricevute in ragione delle liberalità integrano ma non assorbono i budget stabiliti per le predette acquisizioni dai decreti regionali. Inoltre, impone all'amministrazione beneficiaria di attuare un’apposita rendicontazione separata che dovrà poi essere pubblica.

  • Art.100 – Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
  • Art. 101 – Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta  formazione artistica musicale e coreutica

 
·        Art. 102 – Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Prevede disposizioni urgenti dettate dalle particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, dalla necessità di poter disporre quanto prima di medici abilitati, nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà con cui verrebbe svolta la prova di esame di abilitazione - da tenersi in data unica su tutto il territorio nazionale - la quale, non a caso, è già stata oggetto di un rinvio in considerazione dello stato emergenziale.
·        Art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
·       Art. 104 – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
L'articolo è volto a prorogare al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, con il quale sono state adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da Covid-19. L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza del documento.
·       Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)
L'intervento mira ad estendere dal quarto al sesto grado di parentela o affinità, il limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
·        Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
L’articolo introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
·        Art. 107 – Differimento di termini amministrativi contabili
Il Comma 1 proroga il termine, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 per il 2019, di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011).
Tra le altre cose, l’articolo dispone altre proroghe quali:
·       Art. 108 – Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
La norma è volta ad assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261 nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni di cui all'articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Gli operatori postali procedono, fino al 30 giugno 2020, alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda presso l’indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Il comma 2 stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2020, una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
·        Art. 109 – Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19
La disposizione in esame prevede una deroga per il solo esercizio finanziario 2020 alle priorità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, che può essere utilizzata per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza. Gli enti locali per il solo esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, con alcune eccezioni.
·        Art. 110 – Rinvio questionari Sose
La norma in esame è finalizzata a fissare in 180 giorni il termine per la restituzione da parte di province e città metropolitane dei questionari SOSE ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
·        Art. 111 – Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario
Il comma 1 sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti spa Il pagamento è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale di ciascun prestito.
Il comma 2 autorizza le regioni a statuto ordinario ad utilizzare il risparmio ottenuto da queste sospensioni per finanziare spese destinate al rilancio dell'economia e al sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid- 2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
Il comma 3 consente alle regioni a statuto ordinario di cedere spazi di spesa alle Regioni maggiormente colpite dall'epidemia di Covid-2019 (cd. patto orizzontale), con decisione assunta in sede di Conferenza Stato Regioni.
·        Art. 112 – Sospensione quota capitale mutui enti locali
Il comma 1 sospende, con riferimento all’esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti spa, limitatamente a quelli della cd. gestione MEF. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. Il comma 2 autorizza gli enti locali ad utilizzare il risparmio di cui al comma 1 per finanziare spese per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
·        Art. 113 – Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
Le Associazioni di categoria e aziende di consulenza che operano nel settore sono in difficoltà alla luce dell'odierna situazione di emergenza, tenuto conto, nello specifico, dell‘impossibilità di effettuare sopralluoghi presso i clienti dichiaranti, per acquisire le informazioni che dovranno essere poi comunicate attraverso i canali telematici, con conseguente impossibilità di poter elaborare i dati. Vengono prorogati al 30 giugno:
·        Art. 114 – Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
La norma è finalizzata ad istituire presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato, per 65 mln ai comuni e per 5 mln alle province e città metropolitane.
Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
·        Art. 115 – Straordinario polizia locale
Il comma 1 stabilisce che per l'anno 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Con il comma 2 viene istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno di concetto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si provvede al riparto delle risorse del fondo.
·        Art. 116 – Termini riorganizzazione Ministeri
In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.

 
  • Art. 117 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  • Art. 118 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
  • Art. 119 -  Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
  • Art. 120 - Piattaforme per la didattica a distanza
  • Art. 121 - Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
  • Art. 122 - Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19
  • Art. 123 - Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
  • Art. 124 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
  • Art. 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni
  • Art. 126 - Disposizioni finanziarie
  • Art. 127 - Entrata in vigore

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L'articolo è finalizzato ad attribuire la possibilità di incrementare il valore orario delle prestazioni straordinarie svolte dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

 

L'articolo prevede un potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della salute nel nord Italia (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese. Grazie all'aumento dei posti a bando in procedure concorsuali in corso, sarà possibile assicurare che le assunzioni del personale interessato avvengano già a partire dal mese di giugno.

 

Si prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica: regioni e province autonome di Trento e Bolzano devono predisporre, con urgenza, un Piano finalizzato ad aumentare, a livello regionale, del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB n. 2619 del 29 febbraio 2020.

 

L'articolo introduce norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo.

 

L'articolo prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi di Invitalia s.p.a., è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE.

 

La disposizione prevede il potere del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, nonché del Prefetto di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie. Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

 

Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si approntano presidi sanitari straordinari anche per il servizio sanitario militare in grado sia di fronteggiare il recente trend incrementale dei contagi sia di sostenere e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, incrementando il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno.

 

La disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire  fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

 

Con tale norma si adottano misure per fronteggiare lo stato di diffusione del virus COVID-19 con una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza. Inoltre, lo Stabilimento Chimico

Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti ed altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze. Considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento

dell'emergenza, si autorizza lo Stabilimento alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, per oltre 35.000 litri.

 

Con tale diposizione si consente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a sei mesi, un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

 

L'articolo prevede che lo stanziamento dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per assumere 50 unità di personale a tempo determinato, per il triennio 2020-2022.

 

Si propone la possibilità di trattenere in servizio il personale del Servizio sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescenza, solo nell'eventualità in cui non sia possibile diversamente procedere al reclutamento di personale.

 

La disposizione è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende fornire alle regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli I e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge.

 

In considerazione dell'emergenza in atto, si propone di inserire una disposizione dal tenore analogo a quella di cui all'articolo 7 del decreto-legge marzo 2020, n. 14, anche a coloro che lavorano nei settori delle imprese indispensabili alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici. A tali lavoratori, non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

 

La norma in esame è finalizzata a far fronte alla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore, gli importatori e coloro che le immettono in commercio autocertifichino sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. La norma continua prevedendo che l'ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro 3 giorni dalla acquisizione dell'autoce1tificazione da parte del produttore.

 

La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di protezione di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9. La proposta normativa al comma 2, è finalizzata a consentire sull'intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche privi del marchio CE.

 

Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, la presente proposta normativa individua misure per semplificare la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché in materia di uso compassionevole dei farmaci, per pazienti affetti da COVID-19. La disposizione si riferisce alle sperimentazioni cliniche e all'uso compassionevole di farmaci per pazienti affetti da COVID-19, i cui protocolli di studio sono valutati dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA, che ne dà informazione anche al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo  2 dell'ordinanza di protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Viene previsto che il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, per la durata dello stato di emergenza sanitaria, divenga il Comitato Etico Unico nazionale per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici per pazienti affetti da COVID-19, nonché per gli usi terapeutici c.d. compassionevoli. Il Comitato Etico unico nazionale acquisisce tutte le proposte di sperimentazione sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché le richieste di uso compassionevole degli stessi farmaci, esprimendo un parere unico valevole su tutto il territorio nazionale da comunicare ai comitati etici territoriali di afferenza delle singole strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie interessate. Ai fini dell'espressione del parere, il Comitato si avvale della valutazione della CTS dell'AIFA. E' previsto inoltre che l'Aifa pubblichi sul proprio sito il parere del Comitato unico nazionale e, che ai fini della semplificazione e della razionalizzazione dei tempi, pubblichi anche una circolare per semplificare la modalità di acquisizione dei dati e le modalità di adesione agli studi.

 

Reca le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui agli articoli precedenti.

 

Titolo II – Misure a sostegno del lavoro

Ø  Capo I – Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

 

La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. I fondi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma I con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

 

La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell'articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresl, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.

 

La norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario  ai  sensi  dell'articolo  19,  anche  in  questo  caso  dispensandoli   dal  versamento  dei   contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

 

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite poi le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell'INPS.

 

Ø  Capo II – Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

 

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La fruizione del congedo e la medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

 

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020. Al personale sanitario tale beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

 

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L'erogazione  dell'indennità,  nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica. Il comma 2 estende al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori di 12 anni, previsto dall'articolo 23, comma 8, per i lavoratori del settore provato, elevandone il relativo importo a 1000 euro.

 

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto.  Fino al 30 aprile, ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (legge n.104/1992), e ai lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio di tale limite di spesa.

 

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata – nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020 – dall'INPS, previa domanda. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

 

La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

 

È riconosciuta un'indennità il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

 

È prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

 

La norma stabilisce la non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 27 (professionisti e lavoratori co.co.co), 28 (autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago), 29 (stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori settore agricolo) e 38 (lavoratori dello spettacolo). Inoltre, si stabilisce che tali indennità non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

 

Sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Vengono inoltre ampliati di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

 

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

 

I commi 1 e 2 dell’articolo prevedono il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee di tali enti. In particolare, vengono prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per l’adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e del D.lgs. sull’impresa sociale.

La previsione di cui al comma 3 risponde alla medesima finalità relativamente all'approvazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione. Considerando che lo stato di emergenza di cui alla sopra citata deliberazione ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell'adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.

 

La disposizione, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede una serie di deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. In particolare, in deroga alla normativa vigente, essi possono:

 

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Tali termini che riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

La norma stabilisce, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

 

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

 

Sono sospesi per due mesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza.

 

La norma prevede la sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione fino al 1 giugno 2020.

 

Il primo comma prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dall'Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Il secondo comma relativo alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accettati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.

 

La norma prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Il comma 2 prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

 

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

 

La disposizione si rende necessaria per evitare che il personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale sia chiamato ad operare per ragioni indifferibili sprovvisto del rinnovo delle relative autorizzazioni tecniche. Rimane fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare ugualmente la formazione teorica, in modalità a distanza.

 

La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. È previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

Il comma 1 stabilisce le condizioni di operatività delle strutture, pubbliche o private accreditate presso il SSN, che erogano prestazioni per persone con disabilità.

 

La disposizione prevede che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari.

 

Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

 

In relazione all'emergenza epidemiologica, si propongono interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), improntata in un'ottica sistemica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

 

Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo Fondo Risparmiatori deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

 

Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all'art. 112 del TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondo ai due commi della proposta normativa:

a)      consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila;

b)     esplicitando che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli Agenti e Mediatori Creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

 

La modifica consiste nell'abbassare il riferimento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche da 100 punti base a 85 punti base, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. Viene quindi modificato l’articolo 36-septies, comma 9, del Codice delle Assicurazioni Private prevedendo che la modifica abbia effetto a decorrere dall'esercizio 2019.

 

La disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi ai sensi della c.d. "riassicurazione MEF-SACE", permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l'economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente.

 

Al fine di offrire un sollievo immediato ai titolari di attività commerciali e professionali in difficoltà in conseguenza dell'epidemia di coronavirus, la norma si propone di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del c.d. Fondo Gasparrini. Allo stesso tempo, tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l'ISEE nel registrare i cali di reddito viene disposta, nell'eccezionalità della situazione, l’esclusione di tale requisito per l'accesso al Fondo.

 

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L'intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale.

 

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19. In particolare, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari possano beneficiare della moratoria facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore. La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.

 

La disposizione consente alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza; Contestualmente, la norma consente a CDP di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse. Viene inoltre disposto che lo Stato possa concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

 

La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del c.d. "Fondo 394" gestito da Simest S.p.A. e diretto al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici.

 

Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l’operatività di sostegno all’esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.

 

Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

 

La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

 

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, la disposizione estende la sospensione fino al 30 aprile 2020 per le imprese del settore turistico (art. 8 decreto-legge 2 marzo 2020 n.9) ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell' a1te e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi.

 

La disposizione prevede al comma 1, la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Per quanto riguarda i versamenti, la disposizione stabilisce, al comma 2, specifiche previsioni per sostenere i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità. Ai suddetti soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, relativi all'imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

 

L'articolo prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

 

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma I della disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito d'imposta di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Si prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ( e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati I e 2 del d.P.C.M. 11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull'intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La misura è utilizzabile, esclusivamente,  utilizzando il Modello F24.

 

Introduce una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alle predette erogazioni liberali si estendono inoltre le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

 

L'articolo sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi una serie di termini tra cui quelli per fornire risposta alle istanze di interpello, la regolarizzazione delle istanze di

Interpello, procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, comunicazione ai contribuenti dell’ammissione al regime   di   adempimento collaborativo.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, e tra le altre cose, quelle di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria.

 

Prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall' Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Si prevede il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio».

Si prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, rispettivamente, al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

 

I termini per il versamento del PREU su AWP e VLT e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

Proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Si proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.

 

Incrementa le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

Prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall'articolo 36 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

 

Titolo V – Ulteriori disposizioni

Ø  Capo I – Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-1

 

Istituisce il "Fondo per la promozione integrata" da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, attraverso la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nonché attraverso il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni. Inoltre, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato.

Si prevedono alcune disposizioni temporanee necessarie a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti sopra elencati e di quelli afferenti al piano straordinario per la promozione del made in Italy.

Conferma che gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle linee guida strategiche per l'internazionalizzazione delle imprese.

 

Consente, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città

metropolitane e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento,

Viene estesa la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Viene sospesa l'applicazione dei commi 9 e 55 della legge 56/2014 (approvazione e modifiche dello statuto del consiglio metropolitano e disposizioni su consiglio provinciale e assemblea dei sindaci), relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Si estende alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente,

 

Disposizioni per le categorie di cui al titolo dell’articolo

 

Introduce disposizioni per favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.

 

Dispone un ulteriore contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, chiamati ad operare sino al 31 dicembre 2020, a supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'attuazione delle misure di innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del Virus COVID.

 

Prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, con particolare riferimento al momento della riapertura dopo la sospensione delle attività didattiche disposta in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.

 

In particolare:

a)      il comma 1 prevede l’aumento dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

b)     Il comma 2 prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del MIPAAF con uno stanziamento di 100 milioni di euro nel 2020, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. I criteri e le modalità sono definiti con uno o più decreti del MIPAAF d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

c)      Il comma 3, prevede il finanziamento di 50 milioni di euro per il Fondo nazionale di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti (di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19.

 

La disposizione si compone di 6 commi:

a)      Il comma 1 riconosce l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

b)     Il comma 2 riconosce misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico.

c)      Il comma 3, in considerazione della particolare situazione determinata per Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., entrambe in amministrazione straordinaria, dall'epidemia da COVID-19, prevede che sia autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

d)     Il comma 4 prevede che il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 sia autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione, in modo da assicurare in modo rapido ed efficiente l'adempimento dei compiti dell'AS e l'ordinato svolgimento delle attività dei complessi aziendali.

e)      Il comma 5 prevede che alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche e integrazioni.

f)      Il comma 6 stabilisce cheai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 137/2019, trova applicazione  l'articolo 5, comma 2-ter, del Dl 347/2003, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.

 

·        Art. 80 – Incremento della dotazione dei contatti di sviluppo

·       Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

·        Art. 84 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

La norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working, e-learning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati. In particolare:

a)      I commi 1, 2 e 3 dispongono che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

b)     Il comma 4 dispone che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.

c)      Il comma 5 stabilisce che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico siano imprese di pubblica utilità e assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

d)     Il comma 6 dispone che l'Autorità di regolamentazione possa modificare o integrare il quadro regolamentare vigente laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze.

 

a)      il comma 1 sospende i termini relativi al processo amministrativo che scadono dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

b)     Il comma 2 prevede che dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.

c)      I commi 3 e 4 contengono disposizioni organizzative.  

d)     I commi 5 e 6 dettano disposizioni per la celebrazione delle udienze amministrative da tenersi fino alla data del 30 giugno 2020.

e)      Il comma 9 dispone inoltre che, con riguardo ai procedimenti che sono stati rinviati per effetto delle norme sopra illustrate, non si tenga conto del periodo compreso tra l'8 marzo (data di entrata in vigore del decreto­ legge in esame) e il 30 giugno 2020 ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo previsto dalla legge Pinto (art. 2 della legge n. 89 del 2001).

f)      Il comma 10 reca una modifica all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 168/2016, prevedendo che, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati in modalità telematica, il prescritto deposito di almeno una copia ca1tacea del ricorso e degli scritti difensivi possa avvenire anche tramite l'invio a mezzo del servizio postale.

g)     Il comma 11 abroga l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

 

L’articolo prevede che le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti. Inoltre, specifica che la sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei Conti si intende estesa anche alle fasi istruttorie e preprocessuali (e non soltanto a quelle collegiali) relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo. Per il controllo preventivo di legittimità, invece, la sospensione non opera e continuano ad applicarsi i normali termini previsti dal vigente ordinamento. Si prevede, però, per i casi di deferimento alla sede collegiale per l'eventuale ricusazione del visto, un collegio più ristretto composto dal Presidente della Sezione e dai sei consiglieri delegati al controllo, in grado di riunirsi anche in via telematica. Infine, la norma semplifica il procedimento monocratico presso la giustizia contabile, al pari di quanto già operato per la giustizia ordinaria e quella amministrativa e per ragioni di coordinamento normativo, abroga l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

 

La norma ha l’obiettivo di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19. In particolare, il comma 1, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione. Inoltre, il comma 2, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, autorizza, fino al 31 dicembre 2020, le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.

 

Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-2019) la norma stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico). La disposizione, inoltre, precisa che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità smart working è effettuata anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione.

Inoltre, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, il comma 5 prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, escludendo dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

Infine, i commi 6, 7 e 8 contengono disposizioni relative al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il comma 1, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relative al imborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher, secondo l'ambito di applicazione già previsto dell'articolo 28 per i contratti di trasporto.

Il comma 2 prevede che - a  seguito dell'adozione  delle misure  del decreto del  Presidente del Consiglio  8 marzo 2020, che hanno disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi  quelli cinematografici e teatrali, svolti  in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi quelli cinematografici e teatrali, e  ai  biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, come previsto dal comma 3, il venditore provvederà all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del2020.

 

La norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 (80 milioni in parte corrente e 50 milioni per gli interventi in conto capitale) destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. I commi 2 e 3 recano rispettivamente le modalità attuative e la copertura finanziaria.

 

Interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici introdotta dal primo Dl Coronavirus. Il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L’anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, per assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata

 

Riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di pareti divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine istituisce presso il MIT un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020, per il riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. Modalità attuative saranno stabilite con un decreto MIT, di concerto con il  MEF.

 

Incrementa di 200 milioni di euro per il 2020 il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale, si prevede che dal 17 marzo e fino al 31 dicembre 2020, suddetto fondo può essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa/ministeriale nonché della Regione interessata, per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo. Si prevede, in particolare, che il trattamento straordinario in questione sia concesso nel caso in cui l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Per il settore sportivo prevede la sospensione, fino al 31 maggio 2020, del versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure mediante un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande degli interessati sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le modalità di presentazione delle domande sono individuate con apposito decreto ministeriale entro 15 giorni a partire 17 marzo.

Permette alle Amministrazioni titolari di Piani Operativi e di Patti per lo sviluppo finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, di disporre di maggiore liquidità, sia per far avanzare la progettazione, sia per adempiere all'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ma anche per poter anticipare maggiore risorse alle imprese beneficiarie degli interventi. Il trasferimento delle risorse in favore delle amministrazioni titolari degli interventi può essere richiesto nella misura del 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

 

Istituisce, per l'anno 2020, un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Criteri di riparto e di utilizzazione sono stabiliti con disposizioni ministeriali.

Semplifica le procedure per l'approvvigionamento di servizi essenziali in questa fase di crisi, nonché per garantire la continuità della governance delle istituzioni del comparto. Nello specifico, prevede una proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca che siano in scadenza durante il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Inoltre, si prevede la sospensione delle procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa. Conferisce, inoltre, flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo Agevolato per la ricerca (FAR).

 

Prevede la proroga al 15 giugno 2020, dell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. Conseguentemente, viene prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea.

Chiarisce che durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori e come queste siano valutabili, precisando che tali disposizioni si applicano ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori, e che tali attività sono computate ai fini dell’assolvimento degli obblighi contrattuali.

Differisce ex lege i termini riferiti alla attività delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

Estende le disposizioni previste dal presente articolo, in quanto compatibili, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

 

Sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Esclude dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto legge o dai precedenti decreti legge emanati in ragione dell'epidemia da COVID-19.

Esclude dalla sospensione i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Sospende i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi

Al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

Sospende fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

 

a)      Comma 1 in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, del codice civile (che tra, l'altro, fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

b)     Comma 2 è volto a consentire, con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il medesimo comma precisa che le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. La disposizione precisa, inoltre, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

c)      Comma 3 stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

d)     Comma 4 consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono inoltre prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono conferite deleghe e\o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 novies del TUF. Con il Comma 5, le previsioni di cui al comma 4 si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

e)      Comma 6 prevede che, data la situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. È fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per il conferimento della delega al rappresentante.

f)      Comma 7 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

g)     Comma 8 stabilisce che per le società a controllo pubblico l’applicazione delle disposizioni dell’articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziare e strumentali disponibili, senza comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.

a)      al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 degli enti locali e dei bilanci di esercizio.

b)     viene differito il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo. I comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti ed i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2020.

c)      Si dispone la proroga al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.

d)     Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 264 comma 2 del TUEL al 30 settembre 2020.

e)      Differimento al 31 dicembre 2020 del termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso di cui all'articolo 243-quinquies, comma I, del TUEL.

f)      Vengono prorogati alcuni termini del Testo Unico  sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali d.lgs. 267/2000

 

a)      La presentazione del MUD (Modello Unico di dichiarazione ambientale – art. 6 legge n.70/1994)

b)     La presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (articoli 15 e 17 D.lgs 188 del 2008)

c)      La comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate (art. 49 d.lgs. n.49/2014)

d)     Il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da patte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

 

Si prevede la proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 del termine entro il quale gli organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

 

Si prevede la proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 il termine entro il quale gli organi del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

 

In favore dei magistrati onorari è riconosciuto un contributo economico mensile, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 600 euro per un massimo di tre mesi. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

 

É incrementato di 85 milioni per l'anno 2020 il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso. Inoltre, allo scopo di formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza sarà possibile utilizzare, oltre ad una quota delle predette risorse, anche quelle destinate all'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative. Inoltre, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, si autorizzano le predette istituzioni scolastiche a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità.

 

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i suddetti contratti, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Inoltre, si prevede che le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale ATA e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

 

Con DPCM è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 che opererà fino alla scadenza dello stato di emergenza, il quale attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria. Si prevede, in particolare, che il Commissario: provveda, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie, al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere; disponga, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili; ponga in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. Il Commissario esercita tali poteri in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico.

 

Si prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi soggetti condannati per alcuni specifici delitti.

 

Si prevede che l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020 possa eccedere l'ordinario ammontare di quarantacinque giorni previsto, in via ordinaria, come limite complessivo massimo della loro durata.

 

Si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro cui rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo. Tale disposizione trovare applicazione solo per l'anno 2020.

Si proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all‘effetto della nuova polizza. Tale disposizione trovare applicazione fino al 31 luglio 2020.

Si proroga di ulteriori 60 giorni il termine per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. Tale disposizione trovare applicazione fino al 31 luglio 2020.

Al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle Pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità le camere di commercio e le loro società in house sono altresì autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti, avvalendosi di una piattaforma on line di socia lending e di crowdfunding

 

Tra le altre cose si prevede l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020; l’incremento di 2 milioni di euro per l’anno 2020 della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA. Inoltre, sono disaccantonate e rese disponibili, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Infine le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

 

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Tel. 049 8072273
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