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APPOSIZIONE DEL CODICE UFI SUI PRODOTTI FITOSANITARI: CHIARIMENTI OPERATIVI E OBBLIGHI AGGIORNATI

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Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare che fornisce indicazioni univoche sull’apposizione dell’Identificatore Unico di Formula (UFI) sulle etichette dei prodotti fitosanitari, alla luce degli obblighi previsti dal Regolamento CLP e delle più recenti interpretazioni dell’ECHA. L’obiettivo è evitare difformità applicative tra titolari di autorizzazione e garantire un’informazione chiara e indelebile a tutela della sicurezza sanitaria.

La circolare ribadisce che l’UFI è un elemento obbligatorio quando la composizione del prodotto lo richiede e deve essere riportato in modo visibile, leggibile e non removibile. Non è quindi ammessa l’apposizione tramite adesivi facilmente staccabili. Il codice può essere collocato nella sezione dell’etichetta dedicata alle informazioni supplementari oppure, nei casi previsti, direttamente sull’imballaggio interno insieme agli altri elementi obbligatori.

A partire dalla data di pubblicazione della circolare, tutte le nuove domande di autorizzazione e le richieste di modifica dell’etichetta dovranno indicare chiaramente l’UFI e le modalità con cui verrà apposto. Le istanze prive di tale informazione saranno considerate incomplete e potranno essere sospese in istruttoria.

Per i prodotti già immessi sul mercato prima della circolare, resta fermo l’obbligo di adeguamento secondo le tempistiche previste dal Regolamento CLP. In via eccezionale, e limitatamente ai prodotti immessi prima del 1° gennaio 2025, l’apposizione del codice UFI potrà essere effettuata anche presso distributori e rivenditori, al fine di evitare costi eccessivi di ritiro o smaltimento.

La circolare richiama inoltre le responsabilità dei titolari di autorizzazione, produttori e importatori: generare correttamente l’UFI, riportarlo in etichetta secondo le specifiche tecniche, indicarlo nelle domande di autorizzazione, specificare le modalità grafiche di apposizione e fornire la documentazione PCN su richiesta dell’autorità competente. I distributori e i rivenditori sono tenuti a verificare la conformità dei prodotti e a non commercializzare miscele prive dell’UFI quando obbligatorio.

Confapi invita tutte le imprese del settore a prendere visione della circolare e ad adeguarsi alle disposizioni operative per garantire la piena conformità normativa e la sicurezza degli utilizzatori.

SCARICA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULL'UFI

 

Confapi Padova

Tel. 049 8072273

info@confapi.padova.it

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