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BONUS ASSUNZIONI GIOVANI 2018 TUTTI I DETTAGLIA DALLA CIRCOLARE INPS

Con la pubblicazione della circolare 40 del 2 marzo 2018, l’Inps ha fornito le necessarie informazioni operative e contabili per usufruire dell’esonero contributivo, previsto dalla legge di Bilancio2018, per le nuove assunzioni di giovani con contratto a tempoindeterminato.

Le nuove assunzioni sono quelle effettuate condecorrenza 1 gennaio 2018 con contratto a tutele crescenti per ilavoratori aventi la qualifica di operai, impiegati e quadri. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e di contratto di lavoro domestico, per i quali la normativa vigente già prevede delle forme di agevolazione fiscale al momento delle relative assunzioni rispetto al regime ordinario.

Condizione essenziale affinché si possa usufruire del beneficio - che spetta a tutti i datori di lavoro di diritto privato - è che i soggetti interessati abbiano un’età inferiore ai 30 anni (o, comunque, per il solo anno corrente inferiore ai 35 anni) e che nell’arco del loro percorso lavorativo non abbiano già sottoscritto un precedente contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con un diverso datore di lavoro.

La misura dell’esonero corrisponde al 50% dei complessivi contributi previdenziali dovuti sino ad un massimale di 3mila euro su base annua (riparametrabile su base mensile) per una durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Sono esclusi solo i contributi e i premi Inail.

Lo stesso beneficio si applica anche al mantenimento in servizio dell’apprendista, al termine del contratto di apprendistato, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2018 a condizione che si tratti di un lavoratore che non abbia compiuto il trentesimo anno al momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro. In tal caso, il periodo consentito per usufruire dell’esonero, fermo restando il massimale di 3mila euro, è di 12 mesi.

L’agevolazione è, altresì, incrementata sino al 100% dell’esonero dei contributi previdenziali complessivi dovuti se le assunzioni a tempo indeterminato riguardano soggetti che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato presso il medesimo datore di lavoro un periodo di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o di apprendistato di alta formazione.

Nella circolare esplicativa, sono dettate anche le condizioni specifiche per poter esercitare il diritto all’esonero e per procedere all’adeguamento della denuncia contributiva.

Il testo integrale della circolare Inps è consultabile nell’area riservata del sito www.confapi.org.

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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