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Bonus Irpef, dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni operative

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Sarà in busta paga da maggio il bonus Irperf, la misura introdotta dal Governo Renzi per “ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva  revisione  del  prelievo” (art.1  del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66, in vigore dallo stesso giorno).

Il decreto-legge “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, adottato dal Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2014, riconosce un credito di 80 euro al mese ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro, senza bisogno di fare alcuna domanda: viene riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta.

Beneficiari e modalità applicative sono state spiegate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.8 del 28 aprile.

In sintesi:

BENEFICIARI: sono i lavoratori che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro, purchè l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.
Rispetto ai redditi assimilati (definiti dal TUIR, Testo unico delle imposte sui redditi),   la Circolare chiarisce che vi rientrano: i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (art. 50, co. 1, lett. a); le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 (forme pensionistiche complementari) comunque erogate (lett. h-bis); i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

IMPORTO: l’importo del credito è di 640 euro, quindi 80 euro al mese da maggio a dicembre, per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

ADEMPIMENTI: i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni del mese di maggio, in via automatica. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.
I lavoratori che nel 2014 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente, erogato da un soggetto non sostituto di imposta e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

 

Consulta la circolare n.8 dell'Agenzia delle Entrate

Consulta il Decreto Legge 24 aprile 2014

 

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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fiscale

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