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Credito d’imposta Pmi, domande fino al 31 marzo 2019

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A partire dal 1° ottobre, e fino al prossimo 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (Pmi) possono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta relativo alle spese di consulenza sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Il bonus è riconosciuto alle piccole e medie imprese che, dopo il 1° gennaio 2018, hanno avviato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo. Peraltro, condizione per accedere all’agevolazione è l’aver ottenuto l’ammissione alla quotazione. In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta le Pmi che: alla data di presentazione della domanda, sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese; operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Ue di esenzione 651/2014 (è quello che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli; ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020; non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico; non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi della disciplina europea.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. È utilizzabile esclusivamente in compensazione (a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata la concessione), mediante F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Le istanze vanno inoltrate all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it

Maggiori info al seguente link www.sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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credito

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