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Dal 20/05/18 controlli tecnici su strada veicoli commerciali

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Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017 (1) è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva comunitaria n. 2014/47/UE riguardante i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, con applicazione dal 20 maggio 2018. L’autorità competente esegue ogni anno un numero adeguato di controlli tecnici su strada iniziali, proporzionato ai veicoli immatricolati nello Stato membro e comunque in misura pari ad almeno il 5%.

I veicoli commerciali immatricolati in Italia sui quali viene riscontrata una qualche irregolarità vengono inseriti nel sistema di classificazione del rischio istituito con D.lgs. n. 144/08 e all’impresa proprietaria viene attribuito un profilo di rischio che comporta controlli più rigorosi e frequenti rispetto alle altre imprese; per i veicoli stranieri, attraverso il punto di contatto – la Direzione generale MOT – vengono inviate informazioni alle autorità degli Stati membri competenti per l’immatricolazione del veicolo sottoposto a controllo.

Gli ispettori non praticano alcuna discriminazione in ordine alla nazionalità del veicolo o del conducente ma operano la scelta basandosi sul fattore di rischio e basandosi sulla percezione visiva di un rischio elevato per la sicurezza della circolazione. Tra gli elementi soggetti alla verifica, oltre alla documentazione relativa all’avvenuta revisione, l’ispettore procede anche ad una verifica della fissazione del carico del veicolo (fatte salve le prescrizioni applicabili ad alcune categorie di merci, quali quelle in regime ADR) per assicurarsi che non vi siano rischi per la circolazione.

Le carenze rilevate in fase di controllo periodico sono classificate incarenze lievi, gravi e pericolose; qualora si verifichino carenze appartenenti a diversi gruppi, il veicolo è classificato nel gruppo con la carenza più grave.

Qualora le condizioni oggettive lo richiedono, il veicolo viene inviato al più vicino centro di controllo tecnico per un esame più approfondito; le risultanze del controllo formano oggetto di apposita relazione ed il veicolo – qualora risultante carente al controllo più approfondito – è soggetto al pagamento delle tariffe per le operazioni di revisione della Motorizzazione.

Qualora vengano riscontrate carenze che necessitano di intervento in officina, il veicolo dovrà ripristinare le parti carenti per poter riprendere la circolazione.

I veicoli che hanno effettuato la revisione o subìto un controllo su strada nei 3 mesi precedenti, non sono sottoposti nuovamente a controllo, a meno che l’ispettore non ravvisi carenze evidenti, al fine di ottimizzare l’attività di controllo su strada.

In caso di violazione delle disposizioni del decreto in oggetto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a 335 (secondo l’art. 79 del CdS).

Le disposizioni del decreto si applicano dal 20 maggio 2018, fatta eccezione per il sistema di classificazione del rischio che decorre dal 20 maggio 2019.

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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