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Deroga di 2 anni per l'applicazione CLP 1° giugno 2015

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Pubblicata all‘interno del sito Helpdesk nazionale CLP, nella pagina Normative, la circolare del Ministero della Salute, del 26 maggio 2015, Applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CE n.1272/2008.

La circolare ricorda come in base all’articolo 2 punto 18 del Regolamento CLP si intenda per immissione sul mercato di una miscela, l’offerta o la messa a disposizione di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. Vengono considerate immissione sul mercato:

•l’importazione, l’atto di offerta o la messa a disposizione stipulate tra società dello stesso gruppo industriale con differenti entità legali;
•l’atto d’offerta o la messa a disposizione tra fabbricante in conto terzi e il proprio cliente;
•il caso in cui non avvenga un trasferimento fisico della miscela purché venga attestata l’avvenuta offerta.

In ogni caso per essere immessa sul mercato la miscela deve es-sere etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.

La possibilità di deroga temporanea inerente il Regolamento CLP, viene definita dal Regolamento stesso nell’articolo 61, paragrafo 4 “In deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente regolamento; per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità dello direttiva 1999/15/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017″.

La deroga può concretizzarsi innanzitutto dopo l’attestazione dell’avvenuta offerta e l’esibizione di almeno uno dei documenti necessari: ordine di acquisto, contratto di fornitura/acquisto, fattura di vendita. Documenti che in “linea di principio” dovranno essere comunque sempre esibiti. Per quanto riguarda il meccanismo che la regola, il passaggio dedicato alle Verifiche della circolare del Ministero può aiutare a comprenderlo:

“Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima giugno 2017:

1.La miscela è etichettata e approvata per la vendita ? (No: Deroga non applicabile. Sì: Continua punto 2):
2.La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (No: Deroga non applicabile. Sì: Continua Punto 3);
3.Esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015 ? No: Continua. Sì: La miscela è conforme e può usufruire della deroga).

Quando la miscela è a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1°giugno 2017):

1.La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (No: Deroga non applicabile. Sì: Continua Punto 2);
2.Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015? (No: Deroga non applicabile. Sì: La miscela è conforme e può usufruire della deroga)”.

Per informazioni Circolare Ministero Salute - Deroga CLP

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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