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EMERGENZA COVID-19: CONGEDI PARENTALI E PERMESSI LEGGE 104/92

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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 2020, con cui fornisce le indicazioni operative in riferimento ai Congedi COVID-19 ed ai PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19. L'abbiamo analizzata con Con il CdL Filippo Griggio, nostro responsabile sindacale (Studio Gambalonga & partners).

CONGEDI COVID-19. L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 Marzo al 3 Aprile (periodo forse prorogabile). La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che l'altro genitore non sia fruitore di prestazioni a sostegno reddito (ad esempio cassa integrazione o disoccupazione) o inoccupato. Tale congedo è indennizzato al 50% della retribuzione e da il diritto al riconoscimento figurativo della contribuzione. È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. Il congedo COVID-19 viene altresì riconosciuto ai genitori di figli con handicap grave senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

COME FARE LA DOMANDA: I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19 possono già presentare domanda al datore di lavoro e all'Inps utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale. I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19 e successivamente, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, dovranno presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purchè non anteriori alla data del 5 marzo 2020. I genitori che alla data del 5 Marzo hanno invece già in corso una richiesta di congedo parentale ordinario NON devono fare nessuna richiesta, sarà l'Inps che convertirà tale richiesta. Si ricorda che in alternativa a queste agevolazioni, “sempre con effetto dal 5 marzo e per lo stesso periodo di sospensione dell’attività scolastica, per gli stessi lavoratori beneficiari come sopra individuati è prevista la possibilità alternativa di optare per la corresponsione di un bonus fino a € 600 per l’acquisto di servizi di babysitting.

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19. In aggiunta ai 3 giorni mensili, è possibile richiedere per i mesi di Marzo e Aprile ulteriori 12 giorni complessivi nell’arco dei predetti due mesi, anche frazionabili in ore. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Nessuna richiesta deve fare il lavoratore che già usufruisce dei permessi L. 104/92. Il dipendente che non è stato autorizzato dall'Inps a percepire i permessi L. 104/92 dovrà provvedere a richiederla all'Inps con le consuete modalità.

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Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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