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EMERGENZA COVID19: LE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DL "CURA ITALIA" / AMMORTIZZATORI SOCIALI, RAPPORTI DI LAVORO E SCADENZE

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Come devono comportarsi i datori di lavoro alla luce del Decreto del 17 marzo? Con il CdL Filippo Griggio, nostro responsabile sindacale (Studio Gambalonga & partners), abbiamo evidenziato le prime note operative, soffermandoci poi su ammortizzatori sociali, scadenze fiscali e contributive e rapporti di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

  • Cassa integrazione ordinaria per tutte le aziende del settore Industria e del settore Edile che versano la contribuzione relativa – procedura semplificata – causale COVID-19 – durata 9 settimane – esenzione dal versamento contributo aggiuntivo;
  • Fondo Integrativo Salariale per tutte le aziende con più di 5 dipendenti per tutti i settori in cui è contrattualmente previsto l’utilizzo di tale ammortizzatore – assegno ordinario – durata 9 settimane – causale COVID-19 - esenzione dal versamento contributo aggiuntivo;
  • Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano per tutte le aziende del settore artigiano;
  • Cassa integrazione in Deroga disciplinata dalla Regione Veneto – ammortizzatore sociale residuale per tutte le aziende per le quali non è prevista la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali di cui ai precedenti punti.

 

SCADENZE FISCALI - CONTRIBUTIVE

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti che scadono esclusivamente nel periodo compreso tra il 8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

E’ inoltre prevista una sospensione dei versamenti fino al 30 Aprile 2020 esclusivamente per le imprese dei settori Turismo, Asili Nido e servizi educativi assistenziali, Trasporto, Onlus.

Tali versamenti potranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

All’art. 59, si fa invece riferimento alle aziende con ricavi superiori ai 2 milioni di euro: dall’analisi del documento viene prorogata la scadenza del 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020.

 

CONGEDI

  • Congedo per chiusura servizi educativi:

a)        15 giorni retribuiti al 50% in presenza di figli minori di 12 anni, in assenza di altro genitore sospeso dal lavoro e beneficiario di sostegno al reddito;

b)        In caso di figli disabili in situazione di gravità accertata ex art 4 comma 1 Legge 104/92 il congedo retribuito viene riconosciuto senza limiti di età;

c)        In alternativa, Bonus Baby Sitter fino a € 600,00;

d)        Permessi non retribuiti in presenza di figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

Questi congedi sono già operativi e possono essere richiesti dai dipendenti al Datore di Lavoro.

Di seguito riportiamo l’allegato 1 al messaggio INPS 1281/2020 che fornisce le prime indicazioni operative in merito.

  • Permessi Legge 104: Incremento di ulteriori 12 giornate complessive per il bimestre Marzo Aprile 2020. In attesa di chiarimenti da parte dell’INPS riteniamo che i lavoratori interessati hanno quindi diritto ad usufruire un totale di 18 giorni nel bimestre ( 3 + 3 + 12) – vedasi allegato 1

 

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Dalla data di entrata in vigore del Decreto 17 Marzo 2020, per un periodo di 60 giorni è precluso l’avvio di procedure di licenziamento individuale o collettivo per Giustificato Motivo Oggettivo.

Sono esclusi da quanto sopra, i licenziamenti per mancato superamento periodo di prova, i licenziamenti disciplinari e la cessazione del rapporto di Apprendistato al termine del periodo formativo.

Precisiamo che nulla viene disposto dal Decreto in merito ai contratti a tempo determinato per i quali restano quindi in vigore le ordinarie regole: cessazione alla scadenza del termine, proroghe o rinnovi.

 

Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

L’Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

 

CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

I beneficiari sono i genitori: 

 Lavoratori dipendenti privati

✓       Chi sono

  • Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.

  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età,purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID- 19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
  • Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

✓       Come fare domanda:

  • I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
  • I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

  • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
  • I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

 

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

✓       Chi sono

  • Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

✓       Come fare domanda:

  • I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
  • I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
  • I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
  • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

 

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

✓       Chi sono

o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
  • Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

✓       Come fare domanda:

o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

  • I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli

adeguamenti informatici in corso.

  • I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
  • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

 

Lavoratori dipendenti Pubblici 

Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

✓       Come possono fare domanda:

  • Non devono presentare domande all’INPS.
    • La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

IMPORTANTE:

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

✓       se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito

✓       se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

✓       nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

✓       nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

 

Chi sono i beneficiari 

 Lavoratori dipendenti Privati

✓       Chi sono

lavoratori che assistono un familiare con handicap grave

✓       Come fare domanda:

  • Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

 

Lavoratori dipendenti Pubblici 

Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

✓       Come possono fare domanda:

  • Non devono presentare domande all’INPS.
    • La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

 

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

✓       ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

✓       anche in caso di adozione e affido preadottivo;

✓       oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

✓       è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

Chi sono i beneficiari

Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;

- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;

- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

- lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

 

Lavoratori dipendenti Pubblici

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

· Medici;

· Infermieri;

· Tecnici di laboratorio biomedico;

· Tecnici di radiologia medica;

· Operatori sociosanitari

· al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

✓è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;

✓l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

 

IMPORTANTE:

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

✓se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

✓se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

✓il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

✓Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

✓per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;

✓avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

✓WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

✓CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

✓PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di babysitting

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.

 

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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