Diventa Socio
Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla Newsletter
Ritorna a Confapi Padova

L'RSLT, compiti e doveri dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

rlst.jpg

Fra i compiti dell'l’OPRM del Veneto, l’Organismo Paritetico Regionale Metalmeccanici - articolazione regionale dell’Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici per la salute e la sicurezza sul lavoro, costituito da Unionmeccanica-Confapi e Fiom-Cgil - vi è la nomina di una figura particolarmente innovativa: quella dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), che potranno assumere, senza costi per le aziende interessate, il ruolo che oggi deve essere invece individuato e formato, a loro spese, all’interno delle aziende stesse. Ma quali sono i compiti di RLS e RLST?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.

Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:

  • diritto all’informazione
  • diritto alla formazione
  • dritto alla partecipazione
  • diritto al controllo.

Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda).

Grazie ad essi, infatti, il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati nell’azienda o nel territorio di riferimento, alle fasi, legislativamente previste, attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087.

La figura, introdotta ufficialmente con il D.Lgs. 626/1994 - e in ogni caso in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 ) e con la prassi tratteggiatasi nel tempo - ha ricevuto ulteriore definizione tramite il D.Lgs. 81/2008 (cd. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), parzialmente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Tale normativa, nel tentativo di riordinare la materia relativa alla sicurezza sul lavoro, ha rafforzato il cd. modello partecipativo già delineato dalla legislazione previgente, agendo sostanzialmente in due direzioni: per un verso, ha ampliato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza introducendo, al fianco del rappresentante aziendale, anche i rappresentanti territoriali e quelli di sito produttivo. Per altro verso, ne ha specificato e reso più pregnanti i poteri di intervento, caratterizzando l’aspetto pubblicistico della figura in esame.

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

Condividi su
Stampa Stampa L'RSLT, compiti e doveri dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

RESTA AGGIORNATO,

Iscriviti alla newsletter