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LE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DL DEL 13 MARZO: SMART WORKING, CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY SITTER

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Come devono comportarsi i datori di lavoro alla luce del Decreto Legge numero 30? Con la nostra Area sindacale abbiamo evidenziato le principali novità introdotte in tema di sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o quarantena.

 

SMART WORKING PER LAVORATORI DIPENDENTI

Il Decreto, all’art. 2, riconosce al genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 16 annialternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

- Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

- Infezione da Covid-19 del figlio;

- Quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

È previsto inoltre che i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave hanno diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche senza accordi individuali.

 

CONGEDO PARENTALE COVID-19

Il Decreto all’art. 2 prevede di fruire, di congedi per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, dell’infezione da Covid-19, della quarantena del figlio:

- parzialmente retribuiti: per i genitori con figli under 14: indennità pari al 50 % della retribuzione; 

- non retribuiti, né riconoscimento di contribuzione figurativa: per i figli da 14 a 16 anni.

I congedi sono fruibili solo a condizione che non si possa ricorrere allo Smart Working.

Il Congedo viene riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio al 13 marzo 2021, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid-19 sopra esposto.

 

BONUS BABY SITTER 

Il Decreto prevede la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter nel limite complessivo di 100 € settimanali per figli conviventi minori di 14 anni, utilizzabile per le prestazioni effettuate per far fronte a:

- sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

-  infezione da Covid-19 del figlio;

- quarantena del figlio.

Destinatari della prestazione:

- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;

- lavoratori autonomi, anche non iscritti all’INPS;

- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per esigenze connesse all’emergenza Covid-19

- dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio sanitari).

INCOMPATIBILITA’: per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo parentale o non svolge attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del congedo parentale o del bonus baby sitter.

Le misure sopra elencate si applicano fino al 30 giugno 2021.

 

Ricordiamo che queste sono le principali novità, in relazione alle quali si rimane in attesa dei decreti attuativi e delle circolari INPS che forniranno le indicazioni operative per dare seguito ai contenuti sopra elencati.

Confapi Padova, per il tramite dei propri professionisti, rimane a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti.

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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