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Quali co.co.co. potranno continuare? anticipazione seminario Job Acts 22 luglio

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Collaborazioni artt. 2 e 52 decreto legislativo 81/2015

A decorrere dal 25 giugno 2015 non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro). Quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. L’eliminazione del lavoro a progetto non preclude in capo al committente la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rispettandone i requisiti fondamentali: coordinazione, continuità, carattere prevalentemente personale della prestazione, mancanza di subordinazione. Dal 01 Gennaio 2016 viene introdotta la presunzione di subordinazione a tutte le collaborazioni considerate non genuine, ad eccezione delle collaborazioni:

  • per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche;
  • nell’esercizio di professioni intellettuali, con iscrizione in appositi albi professionali;
  • relative ad attività prestate nell'esercizio della loro funzione da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • rese ai fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

 

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Diego Maragno
Area Sindacale Confapi Padova

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
promozione@confapi.padova.it

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