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REACH e CLP: il datore di lavoro deve chiedere nuove schede sicurezza per la valutazione rischi

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Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal 01/12/2012).

Le novità introdotte dal 1° giugno non riguardano solo un aggiornamento estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele. Negli ultimi anni molte sostanze hanno visto modificata la loro classificazione: ultimo esempio particolarmente significativo è quello del Regolamento Europeo 605/2014, in base al quale dal 01/04/2015 sonno effettive le modifiche alla classificazione di sostanze molto diffuse tra cui:

•Formaldeide, classificata cancerogena accertata (Carc. 1B; H350);
•Stirene, classificato anche H361d (Sospettato di nuocere al feto);
•Etilbenzene, classificato anche H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).

Cosa cambia per la Valutazione dei Rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro?
Utile ribadire una premessa: il Datore di Lavoro deve innanzi tutto chiedere nuove Schede di Sicurezza conformi alla nuova classificazione. L'art. 223 del D.lgs. 81/2008 prevede come primi elementi in ingresso per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I):
1.Proprietà pericolose degli agenti chimici;
2.Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabi-le dell'immissione sul mercato tramite la relativa Scheda di Sicu-rezza. Quindi, la valutazione del rischio deve essere aggiornata:
•se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancero-geno/Mutageno (Titolo IX, Capo II);
•se si rilevano difformità tra l'uso identificato/lo scenario di esposizione comunicato dal produttore e quello dell'utilizzatore;
•se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
•in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

Consulta la nota del Ministero dello sviluppo economico, con il rimando all'ECHA e all'Helpdesk nazionale CLP

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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sicurezza

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