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SISTRI: prorogato il doppio regime con sospensione delle sanzioni

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E' confermato l'inizio dell'operatività per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Sabato 1 marzo 2014 è entrato in vigore il c.d. "Milleproroghe" nella versione convertita in legge; l'art. 10 in particolare proroga dal 01 agosto 2014 al 31 dicembre 2014 il termine oltre il quale si applicheranno le sanzioni SISTRI; sino tale scadenza è in vigore un doppio regime SISTRI - FIR/Registro/MUD e si applicano le sole sanzioni sugli adempimenti antecedenti il Sistri.

Confermato, in quanto ignorato dal decreto, il termine iniziale di operatività del sistema per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, fissato al 03 marzo 2014.

A margine i principali riferimenti legislativi:
Legge 27/02/2014, n. 15 [GU n. 49 del 28/02/2014]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Vai alla pubblicazione in GU

Testo aggiornato del decreto-legge 30/12/2013, n. 150 [GU n. 49 del 28/02/2014]

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.» Vai alla pubblicazione in GU

art. 10, comma 3 bis
"Al primo periodo del comma  3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei  dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre  2013»  sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014»."

Quindi il comma 3-bis sopra citato è modificato come segue:

"Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano."

Si ricorda infine l'immutato art. 11 (comma 3) del D.L. 101/2013:

"Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8."

Confapi Padova
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