Il Ministero del Lavoro ha emanato il  decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 con il quale è istituito  nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” un incentivo denominato  “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini“, la cui competenza  della completa gestione è rimessa all’INPS.
 L’incentivo economico è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono  con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di  somministrazione, un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un  tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma  “Garanzia Giovani“, purché avviato entro il 31 gennaio 2016.
 L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo  2016 e fino al 31 dicembre 2016 nel limite delle disponibilità  finanziarie allocate, ed è autorizzato ove sussistano le seguenti  condizioni:
 • il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della  trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia  finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani”;
 • il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del  percorso, sia in possesso del requisito di NEET (Not in Education,  Employment or Training).
 L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione  assegnata al giovane dai Centri per l’Impiego o dagli altri servizi  competenti al momento della presa in carico sulla base delle della  seguente tabella:
| Importo dell’incentivo in funzione della classe di profilazione del giovane | |||
| BASSA | MEDIA | ALTA | MOLTO ALTA | 
| 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo ed in caso di  conclusione anticipata del rapporto di lavoro l’incentivo è  proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
 L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura  economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai  lavoratori.
 L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di  natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del  50% dei costi salariali.
 I controlli della sussistenza dei requisiti sono rimessi all’INPS e potranno essere effettuati con metodologia campionaria.
