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Enfea, al via le prestazioni dell'Ente bilaterale nazionale formazione e ambiente per le piccole e medie imprese

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Dallo scorso 16 novembre sono operative da parte di Enfea, l'Ente bilaterale nazionale formazione e ambiente per le piccole e medie imprese, le prime prestazioni - definite con Cgil, Cisl e Uil - a favore delle aziende e dei loro dipendenti, che applicano i Ccnl sottoscritti dalle categorie appartenenti a Confapi: Unionchimica, Uniontessile, Unigec, Unimatica, Unionalimentari, Unital e Confapi Aniem (per i comparti non edili).

Queste prestazioni possono essere richieste purché in regola con le contribuzioni contrattualmente previste e obbligatorie.
Si sta lavorando per definire in tempi rapidi nuove tipologie di prestazioni con lo scopo di rendere Enfea uno strumento di eccellenza nell’ambito delle relazioni sindacali e consentire alle aziende e ai lavoratori di usufruire di una specifica gamma di interventi in materia di welfare e di sostegno al reddito.

Enfea è impegnata con le Organizzazioni sindacali ad avviare una prima campagna di informazione attraverso apposite iniziative che verranno comunicate a breve. Sul sito istituzionale www.enfea.it potranno essere reperite tutte le informazioni utili per  accedere alle prestazioni usufruibili.

In via sperimentale per la durata di mesi 12 (dodici) a partire dal 15 novembre 2017, le prestazioni erogate da ENFEA saranno le seguenti:

Prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito

Al superamento nel corso dei 12 mesi precedenti la richiesta di 50 giornate di trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:

a1. Euro 300,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;

a2. Euro 400,00 al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.

Tale prestazione a favore del/della dipendente è corrisposta una tantum.

Secondo quanto previsto dall’accordo del 5 maggio 2017, le richieste di prestazione devono riferirsi ai casi di ricorso ad ammortizzatori sociali successivi al 25 settembre 2015.

Prestazioni del Fondo Sviluppo per l'Apprendistato

b1. Ristorno delle spese sostenute dall’azienda per il rimborso ai dipendenti, assunti con contratto di apprendistato, per le spese riconosciute per il trasporto e pasto in occasione dell’effettuazione della formazione all’esterno dell’azienda stessa.

L’importo del rimborso di tale prestazione è di euro 100,00 annuo per ogni singolo apprendista.

b2. Erogazione di un bonus di euro 200,00 per l’ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell’apprendista.

Per ulteriori dettagli si rinvia al “Regolamento per le prestazioni”.

 

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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formazione

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